CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TEC EUROLAB

Leggi le condizioni generali di vendita di TEC Eurolab

1. DISPOSIZIONI GENERALI
Salvo diversamente ed espressamente concordato per iscritto, TEC Eurolab s.r.l. con sede legale in Viale Europa, 40 – 41011 Campogalliano (MO) e con P.IVA 02452540368 (di seguito denominata “la Società”) si impegna a prestare servizi in conformità alle presenti condizioni generali (di seguito denominate le “Condizioni Generali”) e di conseguenza tutte le offerte o le gare per la prestazione di servizi si basano su tali Condizioni Generali. Tutti i contratti, gli accordi o altre intese risultanti saranno disciplinati, in tutti i loro aspetti, dalle presenti Condizioni Generali, fatto salvo solamente il caso in cui le leggi in vigore nel luogo in cui vengono strette tali intese o stipulati detti contratti precludano l’applicazione di una qualsiasi delle Condizioni Generali. In tal caso, prevarrà tale legge locale, ma solamente nella misura in cui risulti in contrasto con le Condizioni Generali in oggetto. Eventuali modifiche a tali Condizioni Generali contenute in qualsiasi documento del Committente non saranno ritenute valide se non accettate espressamente per iscritto dalla Società. I servizi e le prestazioni sono indicati in dettaglio, nella proposta tecnico commerciale e nel Modulo di Accettazione, unitamente al listino prezzi relativo, ai tempi di esecuzione, ed ai termini e modalità di pagamento. La Società è un’impresa che opera nel settore prove e ispezioni. In quanto tale:
1.1 presta tali servizi standard in conformità alle Condizioni Generali art.3;
1.2 fornisce servizi speciali e di assistenza tecnica concordati dalla Società e in conformità alle Condizioni Generali art.11;
1.3 rilascia report e/o certificati in conformità alle Condizioni Generali art.6.

2. DEFINIZIONI
I termini inclusi nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato di seguito descritto:
a)“TEC Eurolab S.r.l.”, nel seguito denominata “la Società”: soggetto che emette la proposta tecnico commerciale/contratto di vendita. La Società esegue, presso le proprie sedi e/o in campo, prove di laboratorio, prove non distruttive, collaudi dimensionali, ispezioni, trasferimento di competenze e certificazioni.  Alcune delle attività condotte da TEC Eurolab sono state sottoposte ad accreditamento, riconoscimento o approvazione da parte degli enti preposti per il rilascio di tali attestazioni. L’elenco di tali attività è riportato sul sito web aziendale www.tec-eurolab.com nella sezione “Accreditamenti”.
b) Il “Committente” sarà inteso come l’intestatario della proposta tecnico commerciale/contratto di vendita o utilizzatore finale nel caso questi sia un soggetto diverso.
c) “Proposta tecnico commerciale”, nel seguito “offerta economica”, sarà inteso il documento riepilogativo dei servizi proposti dalla Società al Committente.
d) “Campione” sarà inteso come ogni bene oggetto di una offerta economica/contratto di vendita.
e) “Servizio” sarà inteso come ogni servizio, prestazione, erogazione o lavoro oggetto di offerta economica.

3. SERVIZI PRESTATI DALLA SOCIETÀ
La Società presterà i servizi in conformità a quanto segue:
3.1 istruzioni specifiche del Committente così come confermate dalla Società;
3.2 termini del Modulo d’ordine standard e/o della Specifica standard della Società, se utilizzata;
3.3 rispetto delle condizioni e dei principi stabiliti dalle vigenti normative nazionali ed internazionali di riferimento, così come richiamate dalla norma armonizzata UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”, per i servizi erogati dal Laboratorio di Prova, e dalle norme armonizzate UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali per gli organismi che operano nella certificazione del personale” e UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”, per i servizi erogati dall’Organismo di Certificazione;
3.4 rispetto delle Linee Guida di ultimo aggiornamento, nonché delle prassi e degli usi comuni previsti per il settore di riferimento.

4. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
La Società agisce per le persone o gli enti da cui riceve istruzioni a procedere (di seguito “il Committente”). Nessun’altra parte è autorizzata a impartire istruzioni, in particolare riguardo all’oggetto dell’ispezione o alla consegna del report o certificato, senza la previa autorizzazione da parte del Committente e in accordo con la Società. La Società sarà comunque considerata autorizzata in modo irrevocabile a consegnare, a propria discrezione, il rapporto o il certificato a terzi nel caso in cui questi siano stati loro promessi a seguito di istruzioni impartite per iscritto dal Committente oppure in caso di specifiche disposizioni di legge. Il Committente dovrà:
4.1 assicurarsi che la Società riceva istruzioni e informazioni sufficienti in tempo utile affinché i servizi richiesti possano essere erogati in modo efficiente;
4.2 comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni rispetto a quanto indicato sull’offerta economica, per esempio sul numero campioni da inviare e/o sulla loro natura;
4.3 fornire ai rappresentanti della Società tutti gli accessi necessari affinché i servizi richiesti possano essere prestati in modo efficiente;
4.4 mettere a disposizione, su richiesta, qualsiasi apparecchiatura speciale o il personale necessario per la prestazione dei servizi richiesti;
4.5 per le prestazioni del personale TEC Eurolab in trasferta presso sede del Committente e/o presso siti di terzi, il Committente dovrà assicurarsi che vengano adottate tutte le misure di sicurezza e security necessarie relativamente alle condizioni di lavoro, ai siti e agli impianti durante la prestazione dei servizi, circostanze, queste, delle quali il Committente rimane il solo e unico responsabile sia nei confronti della Società sia nei confronti di terzi. Nel caso di attività in trasferta presso il Committente, quest’ultimo si impegna a richiedere alla Società tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività secondo la legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro entro e non oltre i cinque giorni lavorativi precedenti l’avvio delle attività. E’ altresì obbligo del Committente segnalare alla Società, mediante apposito documento DUVRI (Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Interferenziali), i rischi presenti sul luogo di lavoro, eventuali piani di emergenza, nominativi del personale presente sul luogo dell’intervento addetto al primo soccorso e alla gestione delle emergenze in caso di incendio. Eventuali rischi derivanti da attività da svolgersi in quota e/o in luoghi confinati o sospetti di inquinamento devono essere segnalati per iscritto alla Società in fase di sottoscrizione delle Condizioni Generali e a seguito di ogni offerta economica accettata dalla Società e dal Committente. La Società si riserva di effettuare un sopralluogo presso il sito di lavoro indicato dal Committente, i cui oneri saranno a carico del Committente.
4.6 intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di eliminare o porre rimedio a qualsiasi ostacolo o interruzione nell’esecuzione dei servizi richiesti;
4.7 informare preventivamente la Società di qualsivoglia rischio o pericolo, reale o potenziale, relativo a qualsiasi ordine, campione o prova, ivi compresa, ad esempio, la presenza o il rischio di radiazioni, elementi o materiali tossici, nocivi o esplosivi, inquinamento o avvelenamento ambientali (in conformità a quanto previsto dal successivo art.5);
Resta inteso che la conclusione del contratto si avrà con la comunicazione alla Società dell’accettazione da parte del Committente dell’offerta economica e ciò mediante sottoscrizione per accettazione, della proposta tecnico commerciale e del modulo di accettazione.

5. INFORMAZIONI COMPLETE E INVIO MATERIALI PERICOLOSI
Tutte le richieste e gli ordini relativi alla fornitura di servizi devono essere accompagnati da informazioni, specifiche e istruzioni sufficienti a consentire alla Società di valutare e/o prestare i servizi richiesti.
L’invio di materiali giudicati pericolosi ai sensi del R.E. 1272/2008 (CLP) e D.Lgs. 81/2008 Titolo IX, deve essere tassativamente comunicato, prima dell’invio dei campioni, al personale TEC Eurolab.
Nei casi previsti devono essere corredati della relativa scheda di sicurezza.
Nel caso di ricezione -senza preavviso- di materiali giudicati pericolosi ai sensi del R.E. 1272/2008 (CLP) e D.Lgs. 81/2008 Titolo IX, TEC Eurolab si riserva di rescindere il contratto e non proseguire con le lavorazioni, oltre ad addebitare al cliente le spese di spedizione e l’aggravio dei costi di gestione per la restituzione dei materiali giudicati pericolosi.

6. REPORT FINALE DI PROVA E REPORT IN LINGUA INGLESE
Le offerte economiche sono comprensive dell’elaborazione del report finale di prova, redatto in lingua italiana. La traduzione in lingua inglese, qualora richiesta, sarà quotata a un costo orario prestabilito e sulla base del contenuto del report stesso.

7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE
Al termine di ogni mese saranno fatturati tutti i servizi conclusi nel mese corrente. Nel caso la campagna di attività sia prolungata per più mensilità, la Società prevede la fatturazione di acconti parziali dell’attività comunicati di mese in mese, con saldi a fine lavori.

8. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Se richiesto esplicitamente dal Committente, la Società può esprimere un giudizio di conformità sui risultati delle prove eseguite dal proprio Laboratorio. Il criterio che descrive in che modo si tiene conto dell’incertezza di misura quando si dichiara la conformità ad un requisito specificato è definito “regola decisionale”. Qualora la regola decisionale non sia espressamente dettata dal Committente oppure definita esplicitamente da norma tecnica, regolamento o legislazione vigente, il Laboratorio TEC Eurolab adotta, in via generale, la regola decisionale dell’accettazione semplice con probabilità massima del 50% PFA (c.d. “shared risk”), con riferimento alla Linea Guida ILAC-G8. Nei casi in cui, avendo considerato un’incertezza di misura estesa calcolata con una probabilità di copertura del 95%, non sia inequivocabile la conformità del risultato, il Laboratorio emetterà pertanto gli eventuali giudizi di conformità attraverso il confronto diretto del risultato ottenuto con il valore di riferimento, senza tenere conto del contributo dell’incertezza. In particolare, viene dichiarata la conformità in tutti i casi in cui tale risultato non oltrepassa il limite dell’intervallo di accettabilità specificato.

9. INCERTEZZA DI MISURA
Nel caso di prove di Laboratorio Accreditate, i valori di incertezza di misura verranno riportati sul report di prova quando rilevanti per la validità o l’utilizzo dei risultati di prova, se espressamente richiesti dal Committente al momento dell’accettazione dell’offerta economica, o se influiscono sulla conformità rispetto ai limiti di specifica.

10. USO DEI MARCHI E LOGHI
Il Committente si impegna a non fare uso dei loghi e dei marchi presenti all’interno della documentazione ricevuta dalla Società: i suddetti marchi non possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto e neppure essere riportati su un prodotto.  Sono, pertanto, vietati l’utilizzo o la riproduzione anche parziale dei loghi degli Enti di Accreditamento, certificazione, logo della Società presenti sulla documentazione emessa dalla Società al Committente. Il Committente è autorizzato a presentare e/o allegare il report finale di prova.

11. PARERI E OPINIONI
Quanto riportato nel report di prova o nella relazione di accompagnamento si riferisce unicamente al campione sottoposto a prova e in nessun caso è estendibile ad altri campioni o lotti da cui sono stati prelevati i campioni medesimi. Qualora venga richiesto un parere sul volume totale, sarà necessario prendere anticipatamente accordi con la Società per l’ispezione e il campionamento dello stesso.
Le attività di campionamento e il rilascio di pareri e opinioni non sono coperte da Accreditamento.

12. SUBAPPALTO
La Società potrà, delegare l’esecuzione della totalità o di parte dei servizi assunti per conto del Committente a eventuali agenti o subappaltatori, quando autorizzato per iscritto dal Committente. Le attività affidate all’esterno sono riportate nella proposta tecnico commerciale e sono subappaltate a fornitori esterni qualificati e monitorati secondo le prescrizioni di cui alle procedure gestionali applicabili del Sistema di Gestione per la Qualità del Laboratorio. La Società rimane responsabile per i risultati forniti al Committente relativi a prove o fasi di prova subappaltate.

13. CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
La Società ha l’obbligo di assicurare la corretta conservazione del campione secondo le proprie procedure interne, attenendosi inoltre alle eventuali informazioni e indicazioni ricevute dal Committente. Se non espressamente riportato nel documento di trasporto e/o nei documenti del Committente, il campione sottoposto a prova non verrà restituito al Committente. In caso contrario, qualora ci sia la volontà del Committente di riavere il campione e il materiale consegnato alla Società, detta volontà dovrà essere riportata nella causale del documento di trasporto. Il campione lavorato (provino) sottoposto a prova di Laboratorio per il quale non viene richiesta restituzione verrà conservato per un periodo di mesi dodici (12) presso l’archivio della Società, a decorrere dalla data di emissione del report di prova. Trascorsi i dodici (12) mesi la Società potrà considerare i campioni quali rifiuti e provvederà al loro smaltimento. Gli sfridi di lavorazione vengono conservati per quattro (4) settimane dalla data di esecuzione della prova, quindi smaltiti, salva diversa comunicazione ricevuta dal Committente. Le registrazioni relative alle prove, collaudi, controlli non distruttivi, qualifiche di saldatori e personale operante nel settore delle prove non distruttive, saranno conservate per un periodo di anni dieci (10) dal momento della loro approvazione e rilascio al Committente.
TEC Eurolab mantiene registrazione, per ogni attività di prova, tramite compilazione di appositi moduli di trasmissione dati o stampa di report da software macchina, come applicabile, delle informazioni sufficienti a facilitare l’identificazione dei fattori che influiscono sui risultati di prova e comunque necessarie a consentire la ripetizione dell’attività di prova in condizioni il più possibile vicine a quelle originali. Le suddette registrazioni relative alle prove, collaudi e controlli non distruttivi, nonché le registrazioni delle qualifiche del personale tecnico del Laboratorio, vengono conservate per un periodo di anni dieci (10). Eventuali tabulati numerici (file data) di macchina, ove esistenti, vengono estratti e forniti al Cliente se espressamente richiesto a ordine; in questi casi il Laboratorio ne assicura la medesima tracciabilità e conservazione come per le registrazioni di cui sopra.
Nel caso in cui la lavorazione richiesta alla Società comporti campioni, provini e/o sfridi di fine lavorazione che non prevedano la rottamazione, in quanto richiesti in restituzione dal Committente, gli stessi saranno tenuti gratuitamente presso i locali della Società per i 30 (trenta) giorni successivi al termine della lavorazione. Decorso questo termine, nel caso gli stessi non siano stati ancora ritirati dal Committente e/o non ne sia stata autorizzata la rottamazione, la Società addebiterà al Committente un costo di giacenza di 100 (cento) €/mese per i 3 (tre) mesi successivi. Al termine dei 3 (tre) mesi successivi, i materiali non ancora ritirati verranno rottamati. In tutti i casi, i costi di gestione dello smaltimento e rottamazione, qualora effettuato da TEC Eurolab, saranno addebitati al Committente. In ogni caso, la Società invita il Committente a farsi carico del ritiro a proprie spese. Per informazioni ed accordi è disponibile la mail logistica@tec-eurolab.com

13.1 DEFINIZIONE SFRIDI/CAMPIONI/PROVINI

  • Campione: Materiale ricevuto dal Committente per l’esecuzione dell’ordine in oggetto.
  • Provino: Materiale lavorato e finito secondo le indicazioni di normative o capitolati riportati ed allegati all’ordine in oggetto per esecuzione delle prove/test richiesti. Il provino può essere inviato già pronto da parte del Committente, in questo caso la definizione di provino coinciderà con il campione, oppure ricavato dalla Società a partire da uno o più campioni di materiale.
  • Sfrido: Materiale di risulta, se presente, a partire dai campioni ricevuti da parte del Committente.

14. STANDARD APPLICABILI E PROVE ACCREDITATE
Se non diversamente indicato dal Committente, la Società esegue le prove secondo gli standard per i quali è accreditata, nell’ultima revisione in vigore, consultabili sul sito web www.tec-eurolab.com nella sezione “Accreditamenti”, con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività professionale esercitata. Nel caso di più normative accreditate per la medesima prova, verrà data priorità allo standard nazionale. All’interno della Società TEC Eurolab s.r.l. è operativo un laboratorio accreditato UNI CEI EN ISOI IEC 17025:2018 ed è possibile consultare l’elenco dettagliato delle prove accreditate direttamente presso il sito di ACCREDIA: www.accredia.it

15. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ
La Società ha stabilito, implementato ed applica un processo documentato per ricevere, valutare e prendere decisioni sugli eventuali reclami pervenuti dal Committente. Modalità e responsabilità di attuazione del processo di trattamento dei reclami sono definite nel Manuale Qualità dell’Azienda; una descrizione del processo viene resa disponibile dalla Società a tutte le parti interessate che ne facciano richiesta.
La responsabilità della Società si riferisce unicamente ai risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi, i quali non costituiscono approvazione o comunque giudizio di merito del prodotto da analizzare, la Società, inoltre, non si assume alcuna responsabilità circa l’effettiva rappresentatività del campione oggetto dei servizi di analisi al lotto di riferimento e/o al contesto da cui esso è stato prelevato. La Società risponde unicamente delle attività direttamente svolte, ovvero subappaltate, dal momento in cui il campione le perviene.  In caso di accertato inadempimento, la relativa responsabilità è limitata ai danni che siano conseguenza immediata e diretta di tale inadempimento, purché lo stesso si sia determinato per colpa lieve (e non, invece, per dolo o colpa grave). In tal caso, potrà essere chiamata a rispondere per i danni diretti generati ai sensi dell’art. 1382 c.c. per un ammontare che verrà valutato di volta in volta commisurato all’entità del servizio appaltato e comunque in ogni caso non superiore al valore di 50.000,00 (cinquantamila). In ogni caso, la Società non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite indirette, speciali e/o consequenziali lamentati del Committente, incluso il lucro cessante. Il Committente si obbliga, in ogni caso, a tenere indenne e manlevare la Società, nonché il personale di questa, da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da terzi per danni o spese di qualunque tipo in relazione ai Servizi svolti. Il limite di responsabilità della Società potrà essere innalzato, facendone richiesta alla Società prima dell’esecuzione del servizio, fino al valore che potrà essere concordato, a fronte del pagamento di corrispettivi aggiuntivi pari a una frazione adeguata dell’aumento di tale indennizzo o fino al valore da stabilirsi.
Nei limiti di cui ai paragrafi precedenti e in caso di presunto inadempimento della Società, la stessa dovrà essere notiziata di tale circostanza dal Committente entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui quest’ultimo ne sia venuto a conoscenza, pena l’impossibilità di azionare ogni e qualsiasi meccanismo di rivalsa nei confronti della Società stessa.

16. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI SICUREZZA
La Società si impegna a rispettare gli obblighi imposti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il personale è informato, formato e addestrato per le attività oggetto di offerta, sottoposto a sorveglianza sanitaria come da protocolli sanitari dettati dal Medico Aziendale, in regola con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di Regolarità Contributiva, etc. La Società si impegna a fornire nei tempi prestabiliti, prima dell’accesso sul luogo di lavoro nel caso di attività svolte presso il Committente o in sedi da lui segnalate, la documentazione richiesta per la successiva redazione del DUVRI da parte del Committente stesso (in conformità alle Condizioni Generali art. 4.5). Gli oneri dovuti per la preparazione della documentazione necessaria per accedere al sito di lavoro richiesta dal Committente, entro e non altre i 5 (cinque) giorni lavorativi antecedenti l’inizio dell’attività, saranno valutati di volta in volta e tempestivamente comunicati al Committente.

17. ONERI PER ATTIVITÀ ITINERANTI
Le Condizioni Generali applicabili per le attività effettuate presso luoghi di lavoro differenti rispetto ai locali della Società, seguiranno il seguente prospetto oltre a quanto sopra specificato.

17.1 Oneri a carico del Committente
Messa in sicurezza del luogo di lavoro e condivisione preventiva delle informazioni inerenti la sicurezza stessa:

  • assistenza e gestione di eventuali mezzi di sollevamento (ponteggi, cestelli, gru, montacarichi, etc.);
  • illuminazione ed energia elettrica;
  • oneri dovuti per eventuali soste forzate derivanti da cause non imputabili alla Società, quantificabili per singolo tecnico in proporzione al valore del servizio;
  • oneri di trasferta per le attività non effettuate a causa di eventi non imputabili alla Società (es. condizioni meteo).
17.2 Oneri a carico della Società
Oneri previsti per la sicurezza, DPI dispositivi individuali di protezione, formazione:
  • personale opportunamente formato e qualificato;
  • attrezzature e mezzi necessarie per l’esecuzione dell’attività.

18. MANLEVA, INDENIZZI E COSTI AGGIUNTIVI DELLA SOCIETÀ
Il Committente dovrà garantire, tenere indenne e manlevare la Società e i rispettivi funzionari, dipendenti, agenti o subappaltatori rispetto a qualsivoglia richiesta di risarcimento avanzata da eventuali terzi per la perdita, danno o spesa, di qualunque natura o comunque derivante, in merito all’esecuzione, presunta esecuzione o mancata esecuzione di qualsiasi servizio, a condizione che la somma complessiva di tali richieste riguardante un qualunque servizio superi il limite di cui all’art. 15. Tutti i funzionari, dipendenti, agenti o subappaltatori della Società potranno beneficiare della limitazione dell’indennizzo e risarcimento di cui alle presenti Condizioni Generali e, nella misura in cui si riferisca a tale limitazione, qualsiasi contratto stipulato dalla Società viene stipulato non solo per proprio conto ma anche in qualità di agente o fiduciario di una qualsiasi delle persone sopra menzionate. Qualora insorgessero problemi inaspettati o si verificassero spese impreviste durante la prestazione di qualsivoglia servizio assunto, la Società avrà diritto di notificare e concordare eventuali costi aggiuntivi al fine di coprire i maggiori tempi dedicati e le spese necessariamente sostenute per completare detti servizi, previo necessario confronto con il Committente.

19. FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui la Società si trovi, per qualsiasi ragione indipendente dal proprio controllo, nell’impossibilità di prestare o completare qualsivoglia servizio a essa commissionato o in relazione al quale abbia stipulato uno specifico accordo, il Committente corrisponderà alla Società:
19.1 l’importo di tutte le spese effettivamente sostenute;
19.2 una percentuale del corrispettivo o commissione pattuiti pari alla percentuale del servizio eventualmente ed effettivamente prestato;

20. RISCHIO DI PERDITE E DANNI
La Società non agisce in qualità di assicuratore né di garante e nega ogni responsabilità in merito. Il Committente che necessita di una garanzia contro perdite o danni dovrà stipulare un’apposita assicurazione.

21. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
I Diritti di Proprietà Intellettuale, se non diversamente specificato, sono di totale ed esclusiva proprietà della Società TEC Eurolab s.r.l. e la loro comunicazione o utilizzo nell’ambito delle presenti Condizioni Generali non crea, in relazione a essi, alcun diritto o pretesa in capo al Committente. Il Committente si obbliga a non compiere, in maniera diretta o indiretta, alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale. Né la conclusione, né l’esecuzione del presente accordo né la condivisione di informazioni potrà essere considerata una cessione o licenza di Diritti di Proprietà Industriale o Intellettuale.

22. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
La Società, il Committente e i loro rappresentanti si obbligano, anche per la particolare natura del rapporto contrattuale in essere, a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni reciproche di cui dovessero venire a conoscenza in virtù dell’espletamento del contratto stipulato, sia di natura commerciale sia tecnica. In particolare, il Committente, per la specifica natura del rapporto contrattuale in essere e per l’intera sua durata, nonché per i 10 (dieci) anni successivi al termine del rapporto contrattuale in essere, salvo diverso accordo, si impegna a:
22.1 mantenere la riservatezza su ogni elemento tecnico o commerciale di cui venga a conoscenza nello svolgersi del rapporto tra la Società e il Committente stesso;
22.2 non richiedere informazioni, prodotti o consulenze a Fornitori/Clienti della Società, direttamente o indirettamente per interposta persona/Committente, se non specificatamente autorizzato;
La violazione di tale patto di riservatezza comporterà un addebito a titolo di penale per il Committente che sin d’ora se ne riconosce debitore, pari al valore di metà del fatturato annuo relativo ai rapporti tra le parti, calcolato sulla media degli ultimi tre anni.

23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti avranno facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile Italiano, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, la fornitura e/o l’erogazione di un servizio nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli: art 3. SERVIZI PRESTATI DALLA SOCIETA’, art. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE, art. 5 INFORMAZIONI COMPLETE E INVIO MATERIALI PERICOLOSI, art. 10 USO DEI MARCHI E LOGHI e art. 22 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA. Tale risoluzione si verificherà di diritto, a far data dalla ricezione della comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, con la quale una delle parti dichiari che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno conseguente.
Resta inteso che il presente accordo si intenderà automaticamente risolto in caso di fallimento, concordato, messa in liquidazione o altra procedura richiesta o avviata dalle autorità competenti di una delle parti. La risoluzione ipso iure avrà effetto senza diritto di rimborsi o risarcimenti.

24. NORME FINALI E FORO COMPETENTE
Nessuna alterazione, modifica o rinuncia a una qualsiasi delle presenti Condizioni Generali potrà avere alcun effetto se non eseguita per iscritto. Pertanto, comportamenti della Società o del Committente differenti da quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali non creeranno l’insorgere di alcun diritto in capo alle parti, ciascuna delle quali potrà in ogni momento richiedere l’applicazione di quanto qui previsto. Per qualsiasi contestazione e controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni Generali sarà esclusivamente competente il Foro di Modena e la legge applicabile è quella italiana.

25. TUTELA DELLA PRIVACY
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”). Ai sensi dell’art. 13 del GDPR le Parti trattano i dati personali oggetto del contratto per le finalità connesse al corretto adempimento dello stesso ed in modo tale da consentire alle parti di adempiere agli obblighi a proprio carico previsti. I dati sono trattati da personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, ai soggetti esterni necessari per l’erogazione del servizio e per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge, che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati non saranno e saranno trasferiti in paesi appartenenti all’Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.
L’informativa estesa di Tec Eurolab è disponibile sul sito www.tec-eurolab.com alla sezione Privacy Policy oppure si può richiedere all’indirizzo privacy@tec-eurolab.com

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