Certificazione MOCA per prodotti in ceramica
Certificazione MOCA per prodotti in ceramica
Il servizio integrato di TEC Eurolab in ambito MOCA – Materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti in ceramica
Cosa deve fare un ceramista o un’impresa che produce oggetti in materiale ceramico che vuole mettere in commercio un proprio prodotto?
Registrazione inizio attività
Obbligo di comunicare all’autorità sanitaria competente l’inizio dell’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti MOCA, registrandosi come operatori economici (OE). Secondo quanto prescritto nel decreto legislativo n. 29/2017, questa comunicazione va inoltrata alla ASL competente per mezzo del SUAP (sportello unico attività produttive).
Rintracciabilità
La rintracciabilità dei MOCA, come indicato nell’art. 17 del regolamento, deve essere garantita in tutte le fasi di vita del prodotto per facilitare i controlli, i ritiri dei prodotti, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.
Le imprese devono quindi essere sempre nelle condizioni di poter individuare e dichiarare le imprese da cui e a cui sono stati forniti gli oggetti, nel caso anche le sostanze e i prodotti usati durante la lavorazione.
È quindi necessario elaborare e conservare un registro di rintracciabilità che possa monitorare e correlare nel corso delle lavorazioni il lotto delle materie prime (argille, smalti, colori, cristalline, decalcomanie, ecc.) e i prodotti finiti (lotto, articolo, quantità, ecc.).
Buone pratiche di lavorazione e Controllo della Qualità
Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 richiede che tutti i MOCA vengano prodotti seguendo buone pratiche di fabbricazione o GMP (Good Manufacturing Practices), per garantire che siano inerti, evitare il trasferimento di sostanze chimiche ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo il consumatore ed evitare modifiche inaccettabili alla composizione e/o il deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell’alimento stesso.
Un ulteriore approfondimento su questo dettaglio viene fatto nel Regolamento (CE) n.2023/2006 e stabilisce che nelle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti sia predisposta una procedura di controllo qualità certificato e documentato che tenga conto dell’adeguatezza del personale, delle attrezzature e delle dimensioni dell’impresa.
La norma fa riferimento a misure specifiche da attuare per materiali particolari per far fronte ai rischi relativi al loro utilizzo riconducibili a migrazioni di componenti, alla presenza irregolare di metalli o a contaminazioni da smalti.
Per i prodotti in ceramica sono definiti limiti di cessione di elementi come il piombo e cadmio. Nello specifico la Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, modificata poi in alcuni punti dalla Direttiva 2005/31/CE della Commissione, fissa i limiti quantitativi (mg/dm2) per queste sostanze in base all’oggetto in ceramica considerato (oggetti riempibili e non, profondità interna, utensili e recipienti).
Dichiarazione di conformità
Un’altra specifica è riportata nell’art. 2 bis della Direttiva 2005/31/CE, che completa quanto definito nell’art.16 della norma quadro e riguarda la dichiarazione di conformità, ovvero una dichiarazione scritta che attesti la conformità dei materiali e oggetti alle norme vigenti. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione europea (art.2 D.M. 01/02/2007).
La dichiarazione deve essere inclusa nelle varie fasi della commercializzazione, compresa la fase di vendita al dettaglio per gli oggetti in ceramica.
Nell’Allegato III della direttiva sono elencate le informazioni che andranno riportate:
- identità e indirizzo dell’impresa che fabbrica l’oggetto finito e dell’importatore che lo importa nella Comunità
- identificazione dell’articolo e possibilità d’impiego
- data della dichiarazione
- attestato che l’oggetto di ceramica soddisfa le prescrizioni della direttiva 2005/31/CE e del Regolamento (CE) n.1935/2004.